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La cittadinanza italiana si trasmette, in generale, per sangue e cioè genitore italiano genera figli italiani, indipendentemente da dove essi nascano.
La richiesta di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, e cioè attraverso la linea di sangue, riguarda i discendenti di cittadini italiani nati in uno Stato che invece prevede la cittadinanza ius soli (cioè chi nasce in quello Stato ne è cittadino). E’ il caso dei Paesi americani e dell'Australia.
Con il D.L. n.36 del 28/03/2025, successivamente convertito in Legge con modifiche (n.74/2025 in data 24/05/2025), è stata introdotta una riforma significativa in materia di cittadinanza italiana e ius sanguinis volta a regolare in modo più stringente l’accesso alla cittadinanza per gli italo-discendenti residenti all’estero.
Le nuove norme prevedono principalmente un limite all'acquisizione automatica della cittadinanza italiana per le persone nate all'estero che possiedono altra cittadinanza. In altre parole, anche se si ha un antenato italiano non si diventa più automaticamente cittadino italiano solo per tale motivo.
La limitazione vale anche per chi è nato prima dell'entrata in vigore della Legge.
Requisiti
La riforma prevede delle eccezioni che permettono a chi è nato all'estero di ottenere o mantenere la cittadinanza italiana, e tali eccezioni si applicano solo se la linea di trasmissione della cittadinanza non è stata interrotta:
domanda presentata prima del 27/03/2025: chi ha presentato la domanda completa di riconoscimento della cittadinanza italiana entro tale data, anche se il riconoscimento avverrà in seguito, mantiene il diritto al riconoscimento di quanto richiesto secondo le norme precedenti;
- domanda su appuntamento fissato e comunicato entro il 27/03/2025: anche chi aveva fissato un appuntamento per la presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana fissato, formalmente confermato dall’Ente Pubblico a cui era stato rivolto (Consolato italiano all’estero o Comune) entro il 27/03/2025, mantiene il diritto al riconoscimento di quanto richiesto secondo le norme precedenti;
- domanda giudiziale: chi ha avviato una causa in tribunale entro il 27/03/2025 per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, potrà ottenere la cittadinanza se la sentenza sarà favorevole; in questo caso non importa il motivo del riconoscimento, ma è sufficiente che il giudice l’abbia concesso;
- ascendente esclusivamente italiano: se uno dei genitori o dei nonni (ascendenti di primo e secondo grado) era esclusivamente cittadino italiano al momento della nascita del richiedente, o al momento della propria morte e se deceduto prima della nascita del richiedente, anche in questo caso la cittadinanza italiana può essere riconosciuta, sempre solo se la linea di trasmissione della cittadinanza non è stata interrotta, ovvero se anche il genitore è cittadino anche italiano; per appurare il possesso della sola cittadinanza italiana dell’avo, è necessario che siano prodotti documenti che negano che l’interessato fosse in possesso di altra cittadinanza (attestazioni di non rinuncia della cittadinanza italiana, attestazioni di non iscrizione nelle liste elettorali di altri Paesi, o documentazione analoga), ma non potranno essere ritenute sufficienti eventuali autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (artt. 47 e 48 del d.P.R. n.445/2000);
- genitore residente in Italia per almeno due anni consecutivi: chi ha un genitore, o adottante, che ha vissuto in Italia per almeno due anni consecutivi dopo aver ottenuto la cittadinanza italiana e prima della nascita o adozione del figlio, può accedere alla cittadinanza italiana; la residenza in Italia dovrà essere dimostrata tramite un certificato storico di residenza rilasciato dal Comune competente.
È inoltre stato previsto che gli stranieri discendenti da cittadini italiani per nascita in linea retta fino ai nonni, potranno ottenere la cittadinanza italiana per residenza dopo due anni di residenza legale in Italia.
Per poter ottenere il riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano è necessario aver stabilito la residenza nel Comune di VIAREGGIO e dimostrare di essere discendente di cittadino italiano.
Il procedimento di competenza del Comune italiano si compone di due diverse fasi, una fase prettamente anagrafica (legata all’iscrizione anagrafica) e una fase di stato civile, relativa all’esame degli atti di stato civile che serve per accertare la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis.
In mancanza di iscrizione anagrafica non è possibile avviare il procedimento di stato civile.
NOTA BENE:
La residenza anagrafica è definita dall’art.43 del c.c.: “Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale” (Vedi anche l’art.3, c.1, del D.P.R n.223/1989); pertanto ai sensi del codice civile la residenza è il luogo di abituale dimora, cioè il luogo ove abitualmente si esplica la vita familiare e sociale (circ. Ministero dell’Interno n.21/2001).
Una precisa e attuale definizione della residenza anagrafica la si trova in una sentenza della Cassazione civile, Sezione II, del 14 marzo 1986, n. 1738: "La residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, cioè dall’elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali; questa stabile permanenza sussiste anche quando la persona si rechi a lavorare o a svolgere altra attività fuori del Comune di residenza, sempre che conservi in esso l’abitazione, vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali."
Richiesta e modalità
L'interessato dovrà contattare l'Ufficio di Stato Civile per prenotare un appuntamento.
In occasione dell’appuntamento, saranno fornite ulteriori informazioni relative al procedimento nel Comune di Viareggio, con particolare riferimento alle diverse fasi a partire dalla verifica preliminare fino alla eventuale conclusione del procedimento stesso.
Successivamente verificato il possesso di tutti i requisiti, relativamente alla discendenza e al possesso della dimora abituale, l'interessato potrà presentare l’istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, con marca da bollo da 16,00 euro, corredata dalla documentazione indicata dalla Circolare del Ministero dell'Interno K 28.1
Documentazione
La documentazione deve essere prodotta in buono stato di conservazione debitamente tradotta e apostillata e munita di albero genealogico redatto in carta semplice:
AVO ITALIANO (persona nata in Italia)
Solo per l’avo italiano:
- Atto di nascita o certificato di battesimo con legalizzazione della Curia Vescovile
- Atto di matrimonio integrale
- Atto di decesso integrale
- Certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, attestante che l’avo italiano, a suo tempo emigrato dall'Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato Estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato (certificato negativo di naturalizzazione)
DISCENDENTI DELL’AVO ITALIANO (persona nata all’estero)
Per ognuno dei discendenti dell’avo italiano:
- Atto di nascita integrale
- Atto di matrimonio integrale
- Eventuale sentenza di divorzio
- Atto di decesso (se deceduto)
SI RICORDA CHE:
Tutti i documenti esteri devono essere presentati in versione integrale, in originale, legalizzati dal Consolato Italiano competente o muniti di Apostille della Convenzione dell’Aja del 5/10/1961 (nel caso in cui il paese estero abbia aderito alla Convenzione) e tradotti integralmente in lingua italiana. La traduzione eseguita all’estero deve essere ugualmente legalizzata o Apostillata, se eseguita in Italia deve essere asseverata presso la Cancelleria di un Tribunale italiano).
Il procedimento non potrà essere avviato in caso di mancata presentazione di qualsiasi documento previsto.
PRECISAZIONI
Il Ministero dell’Interno con proprie Circolari n. 26 del primo giugno 2007, e la n. 4 del 20 gennaio 2009, ha sottolineato l’importanza che gli ufficiali di stato civile prestino la massima attenzione «nell’acquisizione e nella valutazione dei documenti che vengono presentati ai fini dell’acquisizione della cittadinanza italiana per discendenza ...al fine di contrastare e prevenire il fenomeno della falsificazione degli atti nell’ambito delle procedure in materia di cittadinanza. Tanto considerato si ribadisce la necessità dell’effettuazione di maggiori e più accurati controlli sui documenti presentati a corredo delle pratiche di riconoscimento della cittadinanza italiana.».
Pertanto, l’ufficiale di stato civile deve sempre effettuare verifiche approfondite relativamente agli atti prodotti, ed, in caso di dubbio, prendere contatti con il Consolato competente per accertare la veridicità del documento presentato.
Se negli atti prodotti sono riscontrate discordanze nei nomi, cognomi, date di nascita, età errati, altri errori, incongruenze e più in generale mancanza di corrispondenze sugli atti di stato civile, queste discordanze vanno rettificate dall’Autorità Straniera.
Relativamente alle discordanze, si ricorda quanto disposto dalla Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze del Ministero dell’interno e comunicato a questo Ufficio con nota prot. n. 9511 del 14/03/2014: “…condizione imprescindibile per poter procedere al riconoscimento in via amministrativa dello status civitatis jure sanguinis nei confronti di discendenti taliani emigrati all’estero è la dimostrazione inequivocabile documentalmente comprovata, della discendenza di costoro dal soggetto originariamente investito dello status di cittadino… attese le numerose discordanze esistenti tra gli atti prodotti che non hanno consentito una sicura ricostruzione della discendenza, né l’acquisizione di elementi certi sulle vicende di cittadinanza degli avi dell’interessato…solo le Autorità straniere possono sanare le predette discordanze attraverso l’effettuazione delle opportune verifiche, ove ne sussistano i presupposti”.
L’Ufficiale di Stato Civile è un’autorità amministrativa che si avvale, nello svolgimento dei suoi compiti, di prove esclusivamente documentali e non può prestarsi a “interpretare” quanto ricevuto; ai sensi dell’art. 9 del d.P.R. 396/2000 “l’ufficiale dello Stato Civile è tenuto ad uniformarsi alle istruzioni che vengono impartite dal Ministero dell’interno”.
Le discordanze riscontrate verranno comunicate agli interessati secondo quanto previsto dall' art.10 bis L. n. 241/1990, che regolamenta il procedimento amministrativo. Secondo i tempi del procedimento se le rettifiche richieste non verranno prodotte, si procederà, ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. 396/2000, al rifiuto della domanda.
Durata del procedimento
Per la cittadinanza iure sanguinis, i tempi sono quelli previsti dal Regolamento Comunale sul Procedimento Amministrativo:
per i procedimenti di riconoscimento presso l'ufficio di stato civile del Comune di Viareggio il procedimento ha una durata di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, al netto dei tempi di risposta dei Consolati Italiani all'estero.
Autore
Ufficio Stato Civile
Sede: Palazzo Municipale - Piazza Nieri e Paolini, 1
Telefono: 0584 966863
E-Mail: cittadinanze@comune.viareggio.lu.it
Pec: comune.viareggio@postacert.toscana.it
Riferimenti normativi
Normativa di Riferimento
Legge n. 555 del 13 giugno 1912 - Sulla cittadinanza italiana
Legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e ss.mm.ii. - Nuove norme sulla cittadinanza
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
Circ. Ministero dell'Interno 8 aprile 1991. n. K.281 - Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano.
Circ. Ministero dell’Interno 1 giugno 2007, n. 26 – Falsificazione di atti nella procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Circ. Ministero dell’Interno 28 settembre 2007, n. 52 – Iscrizione anagrafica per il riconoscimento della cittadinanza dei discendenti di cittadini italiani. Attuazione della legge n. 68/2007 sui permessi brevi.
Circ. Ministero dell’Interno 20 gennaio 2009, n. 4 – Falsificazione di documenti nelle procedure per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
L.241/901 e ss.mm.ii. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi