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I cittadini stranieri, discendenti di cittadini italiani, per discendenza paterna, e, dopo il 1 gennaio 1948 anche materna, possono chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana, secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Interno K28.1 dell’8 aprile 1991.
Requisiti
Per poter ottenere il riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano è necessario aver stabilito la residenza nel Comune di VIAREGGIO e dimostrare di essere discendente di cittadino italiano.
Il procedimento di competenza del Comune italiano si compone di due diverse fasi, una fase prettamente anagrafica (legata all’iscrizione anagrafica) e una fase di stato civile, relativa all’esame degli atti di stato civile che serve per accertare la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis.
In mancanza di iscrizione anagrafica non è possibile avviare il procedimento di stato civile.
NOTA BENE:
La residenza anagrafica è definita dall’art.43 del c.c.: “Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale” (Vedi anche l’art.3, c.1, del D.P.R n.223/1989); pertanto ai sensi del codice civile la residenza è il luogo di abituale dimora, cioè il luogo ove abitualmente si esplica la vita familiare e sociale (circ. Ministero dell’Interno n.21/2001).
Una precisa e attuale definizione della residenza anagrafica la si trova in una sentenza della Cassazione civile, Sezione II, del 14 marzo 1986, n. 1738: "La residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, cioè dall’elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali; questa stabile permanenza sussiste anche quando la persona si rechi a lavorare o a svolgere altra attività fuori del Comune di residenza, sempre che conservi in esso l’abitazione, vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali."
Richiesta e modalità
L'interessato dovrà contattare l'Ufficio di Stato Civile per prenotare un appuntamento.
In occasione dell’appuntamento, saranno fornite ulteriori informazioni relative al procedimento nel Comune di Viareggio, con particolare riferimento alle diverse fasi a partire dalla verifica preliminare fino alla eventuale conclusione del procedimento stesso.
Successivamente verificato il possesso di tutti i requisiti, relativamente alla discendenza e al possesso della dimora abituale, l'interessato potrà presentare l’istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, con marca da bollo da 16,00 euro, corredata dalla documentazione indicata dalla Circolare del Ministero dell'Interno K 28.1
Documentazione
La documentazione deve essere prodotta in buono stato di conservazione debitamente tradotta e apostillata e munita di albero genealogico redatto in carta semplice:
AVO ITALIANO (persona nata in Italia)
Solo per l’avo italiano:
• Atto di nascita o certificato di battesimo con legalizzazione della Curia Vescovile
• Atto di matrimonio integrale
• Atto di decesso integrale
• Certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, attestante che l’avo italiano, a suo tempo emigrato dall'Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato Estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato (certificato negativo di naturalizzazione)
DISCENDENTI DELL’AVO ITALIANO (persona nata all’estero)
Per ognuno dei discendenti dell’avo italiano:
• Atto di nascita integrale
• Atto di matrimonio integrale
• Eventuale sentenza di divorzio
• Atto di decesso (se deceduto)
SI RICORDA CHE:
Tutti i documenti esteri devono essere presentati in versione integrale, in originale, legalizzati dal Consolato Italiano competente o muniti di Apostille della Convenzione dell’Aja del 5/10/1961 (nel caso in cui il paese estero abbia aderito alla Convenzione) e tradotti integralmente in lingua italiana. La traduzione eseguita all’estero deve essere ugualmente legalizzata o Apostillata, se eseguita in Italia deve essere asseverata presso la Cancelleria di un Tribunale italiano).
Il procedimento non potrà essere avviato in caso di mancata presentazione di qualsiasi documento previsto.
PRECISAZIONI
Il Ministero dell’Interno con proprie Circolari n. 26 del primo giugno 2007, e la n. 4 del 20 gennaio 2009, ha sottolineato l’importanza che gli ufficiali di stato civile prestino la massima attenzione «nell’acquisizione e nella valutazione dei documenti che vengono presentati ai fini dell’acquisizione della cittadinanza italiana per discendenza ...al fine di contrastare e prevenire il fenomeno della falsificazione degli atti nell’ambito delle procedure in materia di cittadinanza. Tanto considerato si ribadisce la necessità dell’effettuazione di maggiori e più accurati controlli sui documenti presentati a corredo delle pratiche di riconoscimento della cittadinanza italiana.».
Pertanto, l’ufficiale di stato civile deve sempre effettuare verifiche approfondite relativamente agli atti prodotti, ed, in caso di dubbio, prendere contatti con il Consolato competente per accertare la veridicità del documento presentato.
Se negli atti prodotti sono riscontrate discordanze nei nomi, cognomi, date di nascita, età errati, altri errori, incongruenze e più in generale mancanza di corrispondenze sugli atti di stato civile, queste discordanze vanno rettificate dall’Autorità Straniera.
Relativamente alle discordanze, si ricorda quanto disposto dalla Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze del Ministero dell’interno e comunicato a questo Ufficio con nota prot. n. 9511 del 14/03/2014: “…condizione imprescindibile per poter procedere al riconoscimento in via amministrativa dello status civitatis jure sanguinis nei confronti di discendenti taliani emigrati all’estero è la dimostrazione inequivocabile documentalmente comprovata, della discendenza di costoro dal soggetto originariamente investito dello status di cittadino… attese le numerose discordanze esistenti tra gli atti prodotti che non hanno consentito una sicura ricostruzione della discendenza, né l’acquisizione di elementi certi sulle vicende di cittadinanza degli avi dell’interessato…solo le Autorità straniere possono sanare le predette discordanze attraverso l’effettuazione delle opportune verifiche, ove ne sussistano i presupposti”.
L’Ufficiale di Stato Civile è un’autorità amministrativa che si avvale, nello svolgimento dei suoi compiti, di prove esclusivamente documentali e non può prestarsi a “interpretare” quanto ricevuto; ai sensi dell’art. 9 del d.P.R. 396/2000 “l’ufficiale dello Stato Civile è tenuto ad uniformarsi alle istruzioni che vengono impartite dal Ministero dell’interno”.
Le discordanze riscontrate verranno comunicate agli interessati secondo quanto previsto dall' art.10 bis L. n. 241/1990, che regolamenta il procedimento amministrativo. Secondo i tempi del procedimento se le rettifiche richieste non verranno prodotte, si procederà, ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. 396/2000, al rifiuto della domanda.
Durata del procedimento
Per la cittadinanza iure sanguinis, i tempi sono quelli previsti dal Regolamento Comunale sul Procedimento Amministrativo:
per i procedimenti di riconoscimento presso l'ufficio di stato civile del Comune di Viareggio il procedimento ha una durata di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, al netto dei tempi di risposta dei Consolati Italiani all'estero
Contatti
Sede: Ufficio Stato Civile - Palazzo Municipale - Piazza Nieri e Paolini
Telefono: 0584 966863
E-Mail: cittadinanze@comune.viareggio.lu.it
Riferimenti normativi
Normativa di Riferimento
Legge n. 555 del 13 giugno 1912 - Sulla cittadinanza italiana
Legge n. 91 del 5 febbraio 1992 - Nuove norme sulla cittadinanza
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
Circ. Ministero dell'Interno 8 aprile 1991. n. K.281 - Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano.
Circ. Ministero dell’Interno 1 giugno 2007, n. 26 – Falsificazione di atti nella procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Circ. Ministero dell’Interno 28 settembre 2007, n. 52 – Iscrizione anagrafica per il riconoscimento della cittadinanza dei discendenti di cittadini italiani. Attuazione della legge n. 68/2007 sui permessi brevi.
Circ. Ministero dell’Interno 20 gennaio 2009, n. 4 – Falsificazione di documenti nelle procedure per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
L.241/901 e ss.mm.ii. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi