La Legge n. 91 del 5 febbraio 1992 (art. 4 comma 2) riconosce il diritto ai ragazzi nati in Italia da genitori stranieri di diventare cittadini italiani al compimento dei 18 anni tramite dichiarazione di volontà davanti all’ufficiale di Stato Civile del proprio Comune di residenza.
Il Comune di appartenenza è tenuto, in base all'art.33 della Legge 98/2013, ad informare i cittadini stranieri, nel corso dei 6 mesi precedenti il compimento dei 18 anni, della possibilità di richiedere la cittadinanza italiana entro il compimento del diciannovesimo anno d'età. In mancanza di tale comunicazione, la richiesta potrà essere effettuata anche dopo i 19 anni.
Inoltre sempre in base all'art 33 della Legge 98/2013, non sono imputabili, ai fini della dimostrazione della residenza legale ininterrotta, inadempimenti riconducibili ai genitori (es. iscrizioni anagrafiche tardive o mai effettuate dai genitori) o agli uffici della Pubblica amministrazione. Il possesso del requisito della residenza ininterrotta potrà, pertanto, essere dimostrato con ogni possibile documentazione idonea (es.certificati medici, scolastici..).
Doppia cittadinanza
Poiché la legge italiana consente la doppia cittadinanza non è necessario rinunciare a quella del Paese di origine e ai diritti ad essa connessi; tuttavia alcuni Paesi non permettono il mantenimento della cittadinanza precedente una volta acquisita un'altra, quindi se si è interessati a non perdere la cittadinanza del Paese di origine sarà necessario chiedere informazioni al Consolato competente.
Requisiti
E' possibile rendere la dichiarazione di acquisto della cittadinanza italiana se si è in possesso dei seguenti requisiti:
- nascita in Italia da genitori stranieri;
- residenza legale in Italia senza interruzioni fino al compimento dei 18 anni;
- possesso di un regolare titolo di soggiorno;
- iscrizione all'anagrafe del Comune di residenza.
Come fare
Al compimento del 18° anno di età, ed entro il 19°, si può presentare la dichiarazione di acquisto della cittadinanza italiana presso l'Ufficio di stato civile del Comune di residenza.
La dichiarazione dovrà essere resa previo appuntamento contattando l'ufficio di Stato Civile che indicherà la modulistica da compilare e la documentazione da produrre.
Decorrenza e termini del procedimento
Il procedimento ha inizio dalla data della dichiarazione resa presso l'Ufficio di Stato Civile, per una durata di 120 giorni entro i quali il Sindaco emanerà il provvedimento finale.
Solo in caso di accertamento positivo sarà acquistata la cittadinanza italiana che avrà decorrenza dal giorno successivo alla dichiarazione resa dall’interessato davanti all’Ufficiale di Stato Civile.
Costi e modalità di pagamento
Le domande, le dichiarazioni di elezione, di riacquisto e di rinuncia sono soggette al pagamento di un contributo pari a € 250,00. Il conto corrente postale specificatamente dedicato al pagamento di tale somma è il n. 809020 intestato a: MINISTERO INTERNO D.L.C.I.- CITTADINANZA con causale: "Cittadinanza - contributo di cui all'art.1, comma 12, legge 15 luglio 2009, n. 94".
Contatti
Sede: Ufficio Stato Civile - Palazzo Municipale - Piazza Nieri e Paolini
Telefono: 0584 966768
E-Mail: cittadinanze@comune.viareggio.lu.it Pec:comune.viareggio@postacert.toscana.it