In caso di visione e/o ritiro del bene smarrito, il cittadino deve dimostrare di essere proprietario oppure ritrovatore e pertanto deve presentarsi con un documento di identità e copia della denuncia di furto/smarrimento (in caso di proprietario) o copia del verbale di consegna (in caso di ritrovatore) presso l’ufficio Oggetti Smarriti del Comando Polizia Locale di Viareggio, via Bixio 42, dove si procederà secondo il seguente iter procedurale: riscontro dell'appartenenza al richiedente del bene smarrito (proprietario/ritrovatore); redazione e firma di verbale di restituzione; restituzione dell'oggetto. I tempi di restituzione sono immediati (fatto salvo il rispetto dei termini di legge. vedi art. 929 C.C.), senza alcun onere a carico del cittadino.
Eventuali reclami, ricorsi e opposizioni saranno da presentare in forma scritta al Sindaco, in carta libera.
Si riportano qui di seguito gli articoli del Codice Civile relativi al rinvenimento di beni smarriti:
- articolo 927 C.C.: chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al Sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento;
- articolo 928 C.C.: il Sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del Comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta;
- articolo 929 C.C.: trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha ritrovata. Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa e ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.
- articolo 930 C.C.: il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata. Se tale comma o prezzo eccede € 5,16, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo. Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento;
- articolo 931 C.C.: agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 927 e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.