Formazione del corpo elettorale
Formano l'elettorato attivo tutti i cittadini italiani uomini e donne che abbiano raggiunto la maggiore età, non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2 del T.U. n. 223/1967 e che siano iscritti nelle liste elettorali del Comune di residenza.
Concorrono alla formazione del corpo elettorale attivo anche i cittadini dell’Unione Europea che non hanno la cittadinanza Italiana che, previa richiesta, possono essere iscritti nelle liste elettorali aggiunte purché siano registrati nell’Anagrafe della popolazione residente del Comune di Viareggio. Possono votare solo per Elezioni Comunali e Parlamento Europeo.
Formano l’elettorato passivo i candidati alle singole consultazioni elettorali.
La qualità di elettore, ai sensi dell'art. 48 della Costituzione, viene conferita a tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età e che sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica: l'art. 1 del T.U. n. 223/1967, proprio in virtù del precetto costituzionale, stabilisce: "sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 18° anno di età e che non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2”.
Gli aggiornamenti delle liste elettorali avvengono d'Ufficio, in periodi prestabiliti dalla normativa mediante revisioni semestrali e dinamiche.
Con le revisioni semestrali nei periodi aprile-giugno e ottobre-dicembre di ogni anno, si procede:
- all’ iscrizione dei cittadini che raggiungeranno la maggiore età nel semestre successivo;
- alla cancellazione di coloro che sono stati cancellati dall’APR (Anagrafe Popolazione Residente) o dall’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) per irreperibilità;
con le revisioni dinamiche nei mesi di gennaio e luglio di ogni anno, si procede:
- alla cancellazione degli elettori per morte, perdita della cittadinanza, trasferimento in altro comune, rettifica delle generalità, perdita della capacità elettorale (per coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione, per tutta la durata delle stesse; per coloro che hanno subito una condanna penale che comporta l’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata; per coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province. Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato);
- alle iscrizioni dei cittadini per acquisto della cittadinanza, riacquisto della capacità elettorale, immigrazione da altro comune, ricomparsa da irreperibilità, rettifica di generalità;
- alle variazioni della sezione elettorale per cambio di abitazione all'interno del Comune.
In caso di elezioni è prevista una revisione dinamica straordinaria, che si conclude al 45° giorno antecedente le elezioni.
Tutti coloro che sono interessati da trasferimenti anagrafici definiti dopo la chiusura delle revisioni dinamiche ordinarie o straordinarie, mantengono l’iscrizione nelle liste elettorali del Comune di provenienza fino alla prima revisione utile e, in caso di elezioni, dovranno esercitare il diritto di voto nel Comune di precedente iscrizione anagrafica.